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Disabilità intellettiva e relazionale, le proposte del Pdl

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Messaggio  albatros1 Dom Ago 17, 2008 10:52 am

Da:
Superabile.it

Pieno riconoscimento alla condizione di disabilità intellettiva e relazionale come condizione oggettiva di handicap con evidente connotazione di gravità: è quanto chiede il senatore Rosario Giorgio Costa nel disegno di legge assegnato all'esame della commissione Sanità del Senato. Il testo punta inoltre ad assicurare ai disabili intellettivi l'assistenza necessaria per favorirne i processi educativi e la partecipazione alla vita sociale


ROMA - Pieno riconoscimento alla condizione di disabilità intellettiva e relazionale come condizione oggettiva di handicap con evidente connotazione di gravità, in modo da garantire anche a tali disabili gli interventi previsti dalla legge n. 104 del 1992 per l'handicap grave. Si muove lungo questo percorso il disegno di legge presentato da Rosario Giorgio Costa del Pdl e assegnato all'esame della commissione Sanità del Senato. Il testo punta inoltre ad assicurare ai disabili intellettivi, al pari di ciechi, sordi e invalidi fisici, il sostegno e l'assistenza necessari per favorirne i processi educativi e lo sviluppo delle residue capacità di relazione, di integrazione e partecipazione alla vita sociale.

Costa spiega che per disabili intellettivi e relazionali si considerano coloro che presentano sindromi o cerebropatie che provocano ritardo mentale oppure disturbi generalizzati dello sviluppo o altre sindromi e cerebropatie con conseguenti difficoltà di relazione, di apprendimento e di integrazione sociale che determinano un handicap a grave rischio di emarginazione.

Secondo il parlamentare i "disabili mentali, ad oggi, sono l'unica categoria non considerata da una legge specifica e sono costretti pertanto a cercare soluzioni, spesso inadeguate, ai loro gravi problemi, nelle leggi che riguardano gli invalidi civili fisici".

Costa propone quindi per superare le difficoltà per la constatazione della malattia, che l'accertamento dello stato di disabilità intellettiva e relazionale, a norma dell'articolo 4 della legge n. 104 del 1992, abbia il carattere di una constatazione definitiva, senza ulteriori visite mediche, data l'irreversibilità della situazione, e dia diritto ad una indennità o vitalizio, come avviene, ad esempio, per i casi di minorazione sensoriale. All'accertamento dovrà procedere la commissione medica della azienda sanitaria locale competente per territorio integrata da un operatore sociale, da un esperto nella patologia oggetto dell'accertamento e da un sanitario in rappresentanza dell'Anffas, l' Associazione Nazionale Famiglie di Persone con Disabilità Intellettiva e/o Relazionale. Per l'Anffas vengono proposti inoltre anche il riconoscimento come ente morale di rilievo nazionale per la rappresentanza e la tutela degli interessi morali e materiali dei disabili intellettivi e relazionali e l'ammissione ad usufruire dei benefici e dei finanziamenti già previsti in favore della Unione italiana ciechi (Uic), dell'Ente nazionale per la protezione e l'assistenza dei sordomuti (Ens) e dell'Associazione nazionale mutilati e invalidi civili (Anmic). (dp)

DISEGNO DI LEGGE
Art. 1.
(Finalita`)
1. La presente legge ha lo scopo di assicurare
ai soggetti affetti da disabilita` intellettiva
e relazionale ed alle loro famiglie il sostegno
e l’assistenza necessari per favorirne i
processi educativi e lo sviluppo delle residue
capacita` di relazione, di integrazione e partecipazione
alla vita sociale.
Art. 2.
(Riconoscimento della disabilita`
intellettiva e relazionale)
1. La disabilita` intellettiva e relazionale e`
riconosciuta come condizione oggettiva di
handicap con evidente connotazione di gravita`
a carattere di irreversibilita` ed e` disciplinata,
per quanto non previsto dalla presente
legge, dalla legge 5 febbraio 1992, n. 104.
2. Ai fini della presente legge si considerano
disabili intellettivi e relazionali coloro
che presentano sindromi o cerebropatie che
provocano ritardo mentale o disturbi generalizzati
dello sviluppo o altre sindromi e cerebropatie
con conseguenti difficolta` di relazione,
di apprendimento e di integrazione sociale,
che determinano un handicap a grave
rischio di emarginanzione.
Art. 3.
(Accertamento dell’handicap)
1. L’accertamento della disabilita` intellettiva
e relazionale avviene al momento della
nascita o in seguito a malattie o eventi trau

potesta` o di un responsabile del servizio sociale.
2. La commissione medica, di cui all’articolo
4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104,
della azienda sanitaria locale competente
per territorio, integrata da un operatore
sociale, da un esperto nella patologia oggetto
dell’accertamento e da un sanitario in rappresentanza
dell’Associazione nazionale
famiglie di fanciulli e adulti subnormali
(ANFFAS), constata lo stato di disabilita` intellettiva
e relazionale esclusivamente sulla
base della documentazione rilasciata dalla
azienda sanitaria locale e senza ulteriore visita
medica.
3. L’accertamento e` effettuato con carattere
di urgenza e di priorita` al fine di consentire,
qualora necessari, tempestivi interventi
terapeutici, riabilitativi e di sostegno alle famiglie.
La constatazione dello stato di disabilita`
di cui al comma 2 comporta l’applicazione
dell’articolo 3, comma 3, della citata
legge n. 104 del 1992.
Art. 4.
(Provvidenze)
1. In seguito all’accertamento di cui all’articolo
3 sono concesse al disabile intellettivo
e relazionale provvidenze economiche, rivalutate
annualmente in rapporto al costo della
vita, in misura non inferiore a quelle riconosciute
dalla legislazione vigente ai ciechi assoluti.
2. Le provvidenze economiche di cui al
comma l sostituiscono quelle eventualmente
gia` in godimento, fatto salvo, comunque, il
diritto di optare per le condizioni di miglior
favore.
3. In favore dei soggetti di cui al presente
articolo si applicano le disposizioni vigenti

(Compartecipazione alle spese)
1. La misura della compartecipazione alle
spese per i servizi erogati e` fissata in base
al reddito della sola persona affetta da disabilita`
intellettiva e relazionale, escludendo
da tale computo le provvidenze economiche
cui il disabile ha diritto per la sua condizione,
nonche´ al rapporto fra le ore della
giornata coperte dal servizio e quelle coperte
dalla famiglia.
Art. 6.
(Sostegno alle famiglie)
1. Ai genitori del disabile intellettivo e relazionale,
dichiarato tale ai sensi dell’articolo
3, e` riconosciuta un’anzianita` contributiva
aggiuntiva di cinque anni.
2. In favore dei familiari del disabile intellettivo
e relazionale le regioni possono, nei
limiti delle loro disponibilita` di bilancio, attuare
interventi di sostegno adeguati a favorire
la permanenza del disabile nel suo domicilio
quali servizi, semi residenze, ricoveri di
sollievo o di emergenza, assistenza sociale e
sanitaria domiciliare, contributi economici.
Art. 7.
(Rappresentanza legale)
1. La rappresentanza legale del soggetto
disabile intellettivo e relazionale, divenuto
maggiorenne, e` esercitata di diritto, congiuntamente
o disgiuntamente, dai suoi genitori
fino a quando sono in vita ed in grado di
rappresentarlo.
2. In caso di morte dei genitori o qualora
venga meno la loro capacita` di rappresentare
il figlio si procede di ufficio a nominare un
nuovo rappresentante.

d’ufficio, dal tribunale competente, su segnalazione
del pubblico ministero o di chiunque
altro, sulla base della necessaria documentazione.
Art. 8.
(Riconoscimento dell’Associazione nazionale
famiglie di fanciulli e adulti subnormali)
1. L’ANFFAS e` riconosciuta come ente
morale di rilievo nazionale per la rappresentanza
e la tutela degli interessi morali e materiali
dei disabili intellettivi e relazionali.
2. L’ANFFAS e` ammessa ad usufruire dei
benefici e dei finanziamenti gia` previsti in
favore della Unione italiana ciechi (UIC),
dell’Ente nazionale per la protezione e l’assistenza
dei sordomuti (ENS) e dell’Associazione
nazionale mutilati e invalidi civili
(ANMIC).
Art. 9.
(Regolamento di attuazione)
1. Il Governo e` autorizzato ad emanare,
entro novanta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge, un regolamento
di attuazione della medesima ai sensi dell’articolo
17, comma 1, della legge 23 agosto
1988, n. 400, e successive modificazioni.
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