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BONUS... solito ritornello.

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Messaggio  albatros1 Mer Mar 11, 2009 10:16 am

Come al solito, fatta la legge, trovato l'inganno. Ovviamente farsi belli con le penne del pavone ma poi le cose non cambiano.
Soliti giochetti di srticoli e articoletti, che a parole aiutano tutti ma poi chi ne usufruirà saranno il 30% dei richiedenti.
Stessa cosa che è avvenuta per la Card si ripete in toni diversi.
Questi dovrebbero essere i politici che a noi classe sociale più indifesa e bisognosa dovrebbero aiutare?
Si per la discesa......

FONTE:Superabile.it

ROMA - Ci sono forti disequità nel bonus per le famiglie e i non autosufficienti, previsto dal decreto legge 185/2008 (convertito con modificazioni dalla Legge 2/2009). L'erogazione del bonus non spetta ai nuclei familiari composti da persone titolari esclusivamente di prestazioni assistenziali esenti da Irpef. "Questo significa che l'anziano o il disabile che vive da solo ed è titolare solo di pensione di invalidità e indennità di accompagnamento, o di assegno sociale, non ha diritto ai vantaggi previsti dalla legge" . La denuncia arriva dalla Fish, Federazione Italiana per il superamento dell"handicap, che già il dicembre scorso aveva posto un quesito al ministro dell'Economia e delle Finanze sui criteri di assegnazione del bonus. L'associazione chiedeva, inoltre, una revisione del decreto al momento della conversione in legge. Ma di fatto, nessuna modifica è intervenuta. E il ministero dell'Economia ha formalmente risposto all'associazione il 2 marzo scorso, confermando quanto previsto all'inizio dal provvedimento.

''Nessuna sorpresa, purtroppo, ma l'ennesima riprova di una profonda disequità che colpisce le persone che più hanno necessità di un supporto economico che, comunque, non è certo risolvibile con l'elemosina prevista dal bonus o dalla social card", sottolinea il presidente della Fish Pietro Barbieri. "Si tratta di un provvedimento ancor più inquietante perché assunto praticamente in concomitanza con la ratifica da parte del Parlamento della Convenzione Onu sui diritti delle persone con disabilità".

Un altro aspetto problematico della legge riguarda, secondo la Fish, le persone disabili che vivono sole e che hanno diritto al bonus soltanto se il loro reddito non supera i 15 mila euro annui. In questo caso l'erogazione è di 200 euro. Mentre il bonus da 1000 euro (con redditi fino a 35 mila euro) spetta solo quando un componente del nucleo familiare, ad esclusione del richiedente, è una persona con disabilità. In quella che la Fish definisce la "tabella della disequità" rientrano anche le persone anziane titolari di pensione di vecchiaia di 14.000 che avranno diritto a 200 euro di bonus. (ec)

(10 marzo 2009)
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10-03-2009
CALABRIA: LARATTA (PD), DISABILI ESLUSI DA BONUS FAMIGLIE

(ASCA) - Cosenza, 10 mar - Il parlamentare del PD, Franco Laratta, e' il primo firmatario di un'interpellanza urgente al Governo, con la quale si chiede di sapere dal ministro Tremonti se e' a conoscenza che l'interpretazione della norma sul ''bonus famiglie'', cosi' come formulata nella circolare dell'Agenzia delle Entrate, esclude dal beneficio i casi in cui un portatore di handicap ai sensi della legge 104/92 sia l'unico componente il proprio nucleo familiare. Si tratta, secondo Laratta ed altri 20 deputati del PD, di una norma decisamente discriminatoria e penalizzante per quei portatori di handicap che avessero la sventura di non avere familiari conviventi. Pertanto, si chiede al ministro Tremonti un intervento urgente per fare chiarezza sul tema.

L'art. 1 del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, ha introdotto un ''bonus straordinario per famiglie, lavoratori, pensionati e non autosufficienti''.

La citata norma, al comma 3, lettera g), ha previsto che un beneficio di Euro. 1.000,00 spetti ''al nucleo familiare con componenti portatori di handicap per i quali ricorrano le condizioni previste dall'articolo 12, comma 1, del citato Testo unico, qualora il reddito complessivo familiare non sia superiore a euro trentacinquemila''.

L'Agenzia delle Entrate, con Circolare n. 2/E del 3 febbraio 2009 ha fornito chiarimenti in ordine alle modalita' applicative della disposizione in esame. In particolare, con riferimento alla tipologia sopra enunciata, ha chiarito che ''il riferimento generico ai componenti del nucleo familiare porta a ritenere che la norma in esame sia applicabile in tutti i casi in cui nel nucleo familiare sia presente il coniuge, un figlio o altro familiare ai sensi dell'art. 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, per i quali ricorre la condizione di persona fiscalmente a carico ai sensi dell'art.

12 del Tuir''.

red/res/lv

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