NORMATIVA NAZIONALE E REGIONALE PRO DISABILI
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NORMATIVA NAZIONALE E REGIONALE PRO DISABILI
Oggetto: regolamenti per le prestazioni socio sanitarie rivolte alle persone disabili.
E’ in atto nel nostro Paese ad opera di moltissime amministrazioni comunali, unitamente alla sottovalutazione ed alla carenza di indirizzi di alcune regioni, un applicazione illegittima della normativa di sostegno dei disabili.
Il territorio forlivese è parte integrante di questa incresciosa situazione, peraltro ricorrente in altri territori delle regioni d'Italia.
Tutto ciò determina un trattamento iniquo, arbitrario, in taluni casi ai limiti della vessazione, nei confronti di persone a cui sono negati diritti, già riconosciuti dalle leggi dello Stato.
I Decreti Legislativi n. 109 del 31 marzo 1998 e n. 130 del 3 maggio 2000, affermano in maniera inequivocabile che la compartecipazione alla spesa da parte dei portatori di handicap per usufruire delle prestazioni sociali, deve considerare il solo reddito del disabile escludendo le capacità reddituali del nucleo familiare di appartenenza.
Inoltre non deve essere considerato nel calcolo del reddito individuale tutto quanto è provvidenza economica di tipo assistenziale, come: l’indennità di accompagnamento, le pensioni di invalidità civile o assimilate, l’integrazione al minimo della maggiorazione sociale della pensione, dell’assegno e della pensione sociale.
Adducendo motivi di bilancio, molti comuni, sotto la minaccia della sospensione del servizio, costringono le persone con disabilità e le loro famiglie, ad affrontare spese legali insostenibili per ottenere quanto sopra.
Nonostante numerose sentenze di Giudici di Pace, di Tribunali Amministrativi Regionali stiano determinando una giurisprudenza consolidata a favore di queste sfortunate persone, il fenomeno continua a porsi in molti ambiti della realtà regionale.
In questa situazione ogni comune agisce come meglio crede in difformità a precetti legislativi vigenti ed incontrovertibili, chiedendo agli utenti compartecipazioni economiche non dovute, per contribuire a spese che devono essere a carico del sistema pubblico.
La partecipazione alla spesa viene erroneamente calcolata tenendo in considerazione redditi familiari e provvidenze assistenziali individuali che non devono essere valutate.
Pertanto chiedono alle spettabili autorità in indirizzo, un impegno concreto affinché vengano immediatamente riformati gli atti e i regolamenti che disciplinano la materia, al fine di garantire ai disabili ed alle loro famiglie quanto è loro dovuto, in virtù della corretta applicazione delle norme vigenti.
Oggetto: normativa nazionale e regionale pro disabili
Decreto legislativo n. 109 del 31 marzo 1998 art. 1- decreto legislativo n.130 del 3 Maggio 2000
art.3 comma 2 ter ( dopo il comma 4 )
DPCM DEL 14-2-2001 ART.5 -LEGGE 328 DEL 2000 ART. 18 LETTERA G E ART. 25
Delibera regionale n.474 del 10 aprile 2001. Legge regionale n.2 del 10 marzo 2003 tit. VII art. 49
Sentenza CONSIGLIO DI STATO N.3454 DEL 2004
Sentenza TAR CATANIA N.42 DEL 11-1-2007-Parere Difensore Civico delle Marche (difensore.civico@regione.marche.it cercare pareri -determinazione al costo dei servizi sociali.
riforma titolo V della costituzione legge costituzionale 18-ottobre 2001 n.3-C.COST..5 aprile 2006n.153 e C.COST.31 marzo 2006 n.134
TAR LOMBARDIA Sentenze n. 291 e 303 7 febbraio 2008
TRIBUNALE ORDINARIO DI LUCCA SENTENZA N.174 del 1-2-2008
TAR FIRENZE ORDINANZA N.43 DEL 17 GENNAIO 2008
SI RINGRAZIA PER LA SUA COLLABORAZIONE Franco Scarpa DI FORLI' PER INFO. .cell 3282512197
E’ in atto nel nostro Paese ad opera di moltissime amministrazioni comunali, unitamente alla sottovalutazione ed alla carenza di indirizzi di alcune regioni, un applicazione illegittima della normativa di sostegno dei disabili.
Il territorio forlivese è parte integrante di questa incresciosa situazione, peraltro ricorrente in altri territori delle regioni d'Italia.
Tutto ciò determina un trattamento iniquo, arbitrario, in taluni casi ai limiti della vessazione, nei confronti di persone a cui sono negati diritti, già riconosciuti dalle leggi dello Stato.
I Decreti Legislativi n. 109 del 31 marzo 1998 e n. 130 del 3 maggio 2000, affermano in maniera inequivocabile che la compartecipazione alla spesa da parte dei portatori di handicap per usufruire delle prestazioni sociali, deve considerare il solo reddito del disabile escludendo le capacità reddituali del nucleo familiare di appartenenza.
Inoltre non deve essere considerato nel calcolo del reddito individuale tutto quanto è provvidenza economica di tipo assistenziale, come: l’indennità di accompagnamento, le pensioni di invalidità civile o assimilate, l’integrazione al minimo della maggiorazione sociale della pensione, dell’assegno e della pensione sociale.
Adducendo motivi di bilancio, molti comuni, sotto la minaccia della sospensione del servizio, costringono le persone con disabilità e le loro famiglie, ad affrontare spese legali insostenibili per ottenere quanto sopra.
Nonostante numerose sentenze di Giudici di Pace, di Tribunali Amministrativi Regionali stiano determinando una giurisprudenza consolidata a favore di queste sfortunate persone, il fenomeno continua a porsi in molti ambiti della realtà regionale.
In questa situazione ogni comune agisce come meglio crede in difformità a precetti legislativi vigenti ed incontrovertibili, chiedendo agli utenti compartecipazioni economiche non dovute, per contribuire a spese che devono essere a carico del sistema pubblico.
La partecipazione alla spesa viene erroneamente calcolata tenendo in considerazione redditi familiari e provvidenze assistenziali individuali che non devono essere valutate.
Pertanto chiedono alle spettabili autorità in indirizzo, un impegno concreto affinché vengano immediatamente riformati gli atti e i regolamenti che disciplinano la materia, al fine di garantire ai disabili ed alle loro famiglie quanto è loro dovuto, in virtù della corretta applicazione delle norme vigenti.
Oggetto: normativa nazionale e regionale pro disabili
Decreto legislativo n. 109 del 31 marzo 1998 art. 1- decreto legislativo n.130 del 3 Maggio 2000
art.3 comma 2 ter ( dopo il comma 4 )
DPCM DEL 14-2-2001 ART.5 -LEGGE 328 DEL 2000 ART. 18 LETTERA G E ART. 25
Delibera regionale n.474 del 10 aprile 2001. Legge regionale n.2 del 10 marzo 2003 tit. VII art. 49
Sentenza CONSIGLIO DI STATO N.3454 DEL 2004
Sentenza TAR CATANIA N.42 DEL 11-1-2007-Parere Difensore Civico delle Marche (difensore.civico@regione.marche.it cercare pareri -determinazione al costo dei servizi sociali.
riforma titolo V della costituzione legge costituzionale 18-ottobre 2001 n.3-C.COST..5 aprile 2006n.153 e C.COST.31 marzo 2006 n.134
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TRIBUNALE ORDINARIO DI LUCCA SENTENZA N.174 del 1-2-2008
TAR FIRENZE ORDINANZA N.43 DEL 17 GENNAIO 2008
SI RINGRAZIA PER LA SUA COLLABORAZIONE Franco Scarpa DI FORLI' PER INFO. .cell 3282512197
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